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Diritto alla salute del detenuto, ecco cosa dice la legge

(da Responsabilecivile.it) La sentenza della Corte di Cassazione, Sezione 4°, n° 25576/2017 affronta il tema del diritto alla salute del detenuto, evidenziandone, in particolare, i fondamenti normativi.

In via del tutto preliminare risulta opportuno precisare che la Legge n° 354 del 26 luglio 1975, definita Legge sull’Ordinamento Penitenziario (d’ora in poi O.P.), disciplina la figura del soggetto detenuto-condannato, all’esito della trattazione del processo penale a suo carico, definito con sentenza divenuta irrevocabile, evidenziando, pertanto, diritti, doveri e benefici del medesimo.

L’art. 39 co. 2 della Legge sull’Ordinamento Penitenziario

Ebbene, l’art. 39 co. 2 O.P. sancisce espressamente l’obbligo di sottoporre a costante controllo sanitario il soggetto detenuto, garantendo, di tal guisa, la propria tutela alla salute.

In particolare, la norma de qua impone due regole cautelari: la prima, che consiste nell’obbligo in capo al sanitario di una certificazione, attestante il regime di compatibilità del detenuto con il sistema carcerario, la seconda, che impone al medico di sottoporre a costante controllo sanitario il detenuto, nel corso del periodo di espiazione della pena.

Ne consegue, dunque, che il sanitario del carcere deve sottoporre a visita medica il detenuto sia all’atto dell’ingresso in carcere, sia nel corso della detenzione, anche se manca una espressa richiesta del detenuto, e segnalare l’eventuale sussistenza di malattie che richiedono particolari cure, anche in strutture esterne all’istituto penitenziario.

Ancora, nella vicenda sottoposta al vaglio della Suprema Corte, che coinvolge medici in servizio presso la struttura penitenziaria, imputandoli di omicidio colposo, a causa del decesso di un detenuto, gli Ermellini hanno indicato le fonti normative che garantiscono il diritto alla salute del detenuto.

In particolare, oltre all’art. 39 co. 2 O.P., il diritto alla salute della persona in carcere risulta garantito dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo e dalla Convenzione EDU, che sancisce espressamente il divieto di sottoporre i detenuti a trattamenti disumani e degradanti.

Regole penitenziarie Europee

Vi sono, poi, le Regole penitenziarie Europee nonché la deliberazione approvata dall’ONU nel dicembre del 1982, relativa ai “principi di etica medica per il personale sanitario in ordine alla protezione dei detenuti”, che sancisce l’obbligo in capo al personale medico in servizio presso l’istituto carcerario di prestare le dovute cure ai soggetti reclusi, proteggendo la loro salute fisica e mentale: in particolare, le Regole penitenziarie Europee impongono ai medici di operare nei confronti del detenuto il medesimo trattamento che sarebbe adottato nei riguardi di un soggetto libero.

Infine, risulta opportuno segnalare che, nell’ambito della elencazione delle fonti normative poste a fondamento del diritto inviolabile della salute del condannato, vi è altresì la Riforma della Medicina Penitenziaria, operata dal D.Lgs. n° 230/1999, che ha disposto il trasferimento della sanità all’interno degli istituti carcerari dal Ministero della Giustizia al Servizio Sanitario Nazionale.